Statuto
STATUTO
DELL’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (APS)
ENTE DEL TERZO SETTORE (ETS)
LITURGIA GIOVANE - APS
Art. 1 - DENOMINAZIONE
È costituita l’Associazione di Promozione Sociale (APS) – Ente del Terzo Settore (ETS) denominata: “Liturgia Giovane - APS” di durata illimitata.
Art. 2 - SEDE
L’Associazione ha sede in Milano 20152 - Via Castrovillari, 23
Il trasferimento della sede non comporta modifica statutaria ma l’obbligo della comunicazione agli uffici competenti.
Art. 3 - PRINCÌPI
L’Associazione è apolitica, basata sui princìpi di democrazia, solidarietà e uguaglianza.
L’Associazione non ha fini di lucro ed è vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione. Le risorse economiche nella disponibilità dell’Associazione, gli utili, gli avanzi di gestione, dovranno essere destinate alle finalità istituzionali proprie dell’Associazione.
Art. 4 - SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE
L’Associazione si ispira al dettato legislativo degli articoli 14-42 del Codice Civile, nonché ai sensi del D.Lgs. n.460 del 04/12/1997 e D.Lgs n. 117 del 3.7.2017 art. 35 e si pone come oggetto statutario e attività istituzionale di perseguire i seguenti obiettivi:
· Divulgare attraverso i media la Liturgia Ambrosiana.
· Promuovere, a carattere pubblico oltre che per gli associati, la formazione cristiana degli associati e la loro crescita culturale e spirituale.
· Favorire lo scambio culturale con altre associazioni o enti di natura sociale o religiosa.
· Collaborare con enti o istituzioni pubbliche e private per la realizzazione di eventi culturali.
· Distribuire testi liturgici e tutto ciò che concerne la preghiera personale e comunitaria.
L’Associazione potrà farsi promotrice di corsi di formazione, attività di divulgazione delle scienze religiose tramite convegni e seminari culturali, manifestazioni religiose, incontri di preghiera, laboratori ricompresi negli scopi statutari, anche per conto terzi, attività ricreative, artistiche, teatrali.
L’Associazione esercita in via principale le attività di interesse generale previste nell’art. 5, comma 1, lettera i) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 mediante il perseguimento delle seguenti azioni:
· Stimolare la conoscenza e la diffusione della Liturgia Ambrosiana.
· Promuovere iniziative e occasioni d’incontro utilizzando i diversi strumenti culturali legati all’editoria, ai siti internet e alle piattaforme “social”.
· Aggregare i soci per formare una comunità che dialoghi e interagisca, oltreché con i singoli, anche con istituzioni, associazioni ed enti pubblici e privati al fine della propria crescita culturale e spirituale.
· Coinvolgere attivamente i soci nell’attività dell’Associazione senza alcuna discriminazione di appartenenza culturale, politica o religiosa.
· Incentivare attività di partenariato e scambi culturali in genere.
· Promuovere e/o gestire ogni altra iniziativa ritenuta idonea al raggiungimento degli obiettivi sociali.
Art. 5 – ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO
Nell’espletamento delle proprie finalità l’Associazione si avvale delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dagli associati. Ai volontari potranno essere rimborsate eventuali spese sostenute, se documentate e su richiesta del Consiglio Direttivo.
I soci che svolgeranno lavori di volontariato in modo continuato saranno dedicati al lavoro di redazione e diffusione con tutti gli strumenti di comunicazione di cui l’associazione vorrà dotarsi e nell’organizzazione e promozione di eventi culturali e artistici.
Per esigenze e necessità particolari, ai fini dello svolgimento di attività specialistiche e per il perseguimento delle finalità proprie, l’Associazione potrà avvalersi di professionisti esterni per prestazioni di lavoro autonomo di consulenza, di tecnici o di mano d’opera specializzata.
Nel caso si rendesse necessario, ai fini dell'attività e al perseguimento delle finalità proprie, di assumere lavoratori dipendenti, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.
Art. 6 – I SOCI
All’Associazione possono aderire, in numero illimitato, tutte le persone maggiorenni che chiedano di farne parte, ne condividano le finalità e ne accettino lo statuto. L’organo competente ad accogliere le domande di ammissione degli aspiranti soci è il Consiglio Direttivo.
In seguito all’avvenuta adesione il Consiglio Direttivo comunicherà all’interessato l’iscrizione sul libro dei soci.
Nel caso la domanda di adesione venga rigettata, il Consiglio Direttivo entro 60 giorni ne dà comunicazione motivata all’interessato.
Il candidato che non vede accolta la domanda di adesione potrà appellarsi all’assemblea dei soci, che ha l’obbligo di pronunciarsi nella prima occasione utile.
La quota associativa è annuale e nominativa e non trasferibile ad altra persona.
I Soci si distinguono in: fondatori, sostenitori, ordinari e soci onorari.
Sono:
· Soci fondatori con diritto di voto coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell’Atto Costitutivo, non sono soggetti ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota annuale.
· Soci sostenitori con diritto di voto coloro che nell’anno sociale aderiscono all’Associazione con una quota maggiore alla quota associativa annuale o con una o più donazioni di sostegno.
· Soci ordinari con diritto di voto coloro che aderiscono all’Associazione con la quota annuale.
· Soci onorari con diritto di voto, persone riconosciute per particolari benemerenze dall’Assemblea dei Soci. I Soci onorari sono esentati dal pagamento della quota annuale.
Un socio può decadere:
· Per dimissioni.
· Per mancato pagamento della quota associativa.
· Per mancato rispetto dei doveri statutari.
· Per atti pregiudizievoli nei confronti dell’associazione quali: condotte disonorevoli e di provata indegnità.
· Per comportamenti contrari agli scopi dell’Associazione.
Il socio al quale non viene rinnovata l’adesione potrà appellarsi all’assemblea dei soci, che ha l’obbligo di pronunciarsi nella prima occasione utile.
Ogni socio può recedere dall’Associazione in qualsiasi momento, senza diritto alla restituzione della quota associativa già versata.
Diritti e doveri dei soci:
I diritti principali sono:
· Il diritto di ogni socio, in regola con la quota associativa, di partecipare liberamente alle assemblee, all’approvazione del bilancio annuale, candidarsi alle cariche sociali, partecipare alla vita associativa nelle forme prescritte dallo statuto.
· Presentare proposte o fornire lavoro volontario per la realizzazione delle attività.
· Di avanzare richiesta scritta indirizzata al Consiglio Direttivo di visionare i libri sociali dell’associazione.
I doveri principali sono:
· Di osservare le norme dello statuto, di rispettare le delibere dell’Assemblea dei soci e le ordinanze adottate dal Consiglio Direttivo.
· Di non procrastinare il versamento della quota associativa oltre la scadenza stabilita dall’art. 12 dello statuto.
· Di intrattenere rapporti corretti con i soci.
· Di rispettare gli scopi e le finalità che l’Associazione si prefigge.
Art. 7 – GLI ORGANI SOCIALI
Gli organi dell’Associazione sono:
· L’Assemblea dei Soci
· Il Consiglio Direttivo.
· Il Presidente.
Tutte le cariche sono elettive e svolte in forma gratuita. Saranno rimborsate eventuali spese sostenute, se documentate e su richiesta del Consiglio Direttivo.
Art. 8 – L’ASSEMBLEA DEI SOCI
L'Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione, composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa dell’anno in corso, si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta l'anno e in seduta straordinaria ogni qualvolta ritenuta necessaria
Il Presidente o chi ne fa le veci, convoca l’Assemblea dei Soci, presso locali idonei per il suo regolare svolgimento e ne coordina i lavori.
Le convocazioni dell’Assemblea dei Soci sono indette tramite comunicazione scritta o tramite i social network o con email, almeno sette giorni prima della data stabilita per la riunione.
La convocazione dell’Assemblea dei Soci deve indicare data, orario, luogo e ordine del giorno.
Le assemblee ordinarie e straordinarie potranno svolgersi a distanza in modalità telematica e deliberare con votazione online o per corrispondenza.
Tutte le decisioni e le delibere che si riferiscono alla vita dell’Associazione sono prese dall’Assemblea dei Soci a maggioranza semplice dei soci presenti, in regola con la quota annuale.
Quando le delibere risultano in grado di produrre conseguenze durature sulla vita e sul carattere dell’associazione sono decise con una maggioranza qualificata del 75% degli aventi diritto di voto.
Le assemblee ordinarie e straordinarie sono ritenute valide con la presenza in prima convocazione del 50% più uno dei soci in regola con la quota annuale. In seconda convocazione, che deve aver luogo in data diversa dalla prima, l’assemblea è validamente costituita dopo trenta minuti dall’orario di convocazione, qualunque sia il numero dei soci rappresentati.
L’Assemblea ordinaria annuale si svolge entro il giorno 10 del mese di novembre.
In occasione dell’Assemblea ordinaria, il Presidente redige e presenta all’Assemblea:
· Un rapporto sulle attività svolte nell’anno sociale che si chiude.
· Un programma di massima, per le attività da realizzare nel nuovo anno sociale.
L’assemblea valuta le attività svolte e le attività proposte e potrà deliberare:
· Sulle nomine e le revoche dei componenti degli organi sociali.
· Sull’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo annuale.
· Sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali.
· Sull'esclusione di associati ai quali non è stata rinnovata l’adesione.
· Sull’importo della quota associativa annuale dei soci.
· Sull’importo massimo per le “spese correnti” nella disponibilità del Presidente.
· Valuta e delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
L’assemblea straordinaria può essere convocata dal Presidente, dal Consiglio Direttivo o da almeno il 15% degli associati che ne facciano richiesta formale.
Sono materie sottoposte all’approvazione con una maggioranza qualificata:
· Le modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
· Lo scioglimento, la trasformazione o la fusione dell'associazione;
Il diritto di voto deve essere esercitato personalmente dai soci. È ammesso l’esercizio del diritto di voto, mediante delega scritta di un altro socio, in regola con il pagamento della quota annuale. Ogni socio partecipante può avere al massimo due deleghe.
Le deliberazioni decise dell’assemblea sono espresse con voto palese.
Le votazioni quando sono inerenti a problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l’assemblea lo ritenga opportuno, dovranno essere predisposte per garantire la riservatezza e l’anonimato dei voti espressi.
In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Le discussioni e le deliberazioni delle assemblee sono riassunte in un verbale che viene redatto dal Segretario o da un componente dell’assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall’estensore è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Segretario. Trascorsi tre giorni, il periodo per essere approvato, il Presidente ne ordina la pubblicazione.
Art. 9 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO
La guida dell’Associazione è affidata al Consiglio Direttivo, composto:
· Dal Presidente che rappresenta l’Associazione, convoca e presiede l’Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo, definisce gli stanziamenti occorrenti alla realizzazione dei progetti, sovrintende alle attività e al buon andamento dell’Associazione.
· Dal Vicepresidente che coadiuva il Presidente, il quale potrà assumere, con delega conferita dal Consiglio Direttivo, determinati adempimenti.
· Dal Segretario che redige il verbale delle riunioni e delle assemblee e lo trascrive nel registro sociale, mantiene aggiornato l’elenco dei soci, custodisce l’archivio storico dell’Associazione.
· Dal Tesoriere, che amministra con oculatezza i fondi dell’Associazione. Alla chiusura dell’anno sociale predispone, con il Consiglio Direttivo, il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’Assemblea dei Soci per l’approvazione.
· Dall’Amministratore dei social network, siti internet e app.
· Da tre Consiglieri.
Il Consiglio Direttivo è eletto a maggioranza semplice tra tutti i soci con diritto di voto. Tutti i soci, in regola con la quota associativa, possono essere candidati.
Il Consiglio Direttivo rimane in carica cinque anni. I componenti del Consiglio Direttivo possono essere rieletti alla scadenza. In caso di dimissioni anticipate di uno o più componenti del Consiglio Direttivo si procederà a nuove votazioni per la loro sostituzione. Nel caso di dimissioni del Presidente il Consiglio Direttivo decade e si procede a nuove elezioni.
È facoltà di ogni componente il Consiglio Direttivo proporre attività o progetti volti al perseguimento degli obiettivi dell’Associazione.
Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche in videoconferenza.
La convocazione del Consiglio Direttivo deve indicare data, orario, luogo e ordine del giorno.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della metà dei Componenti in carica. Le delibere sono assunte a maggioranza semplice dei voti validi espressi. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
I Componenti impossibilitati a partecipare alle riunioni del Consiglio devono darne tempestiva comunicazione al Presidente.
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l’Associazione e di fronte a terzi, per gli atti e le delibere che ogni componente del Consiglio Direttivo ha condiviso e approvato, come stabilito dal D.Lgs n. 117 del 3.7.2017 art. 26.7.
Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente o da cinque Componenti tramite comunicazione scritta o tramite i social network o con email, almeno sette giorni prima della data stabilita per la riunione.
Delle sedute del Consiglio Direttivo viene redatto verbale a cura del segretario o da un altro componente. Trascorsi tre giorni, il periodo per essere approvato, il Presidente ne ordina la pubblicazione.
Art. 10 - IL PRESIDENTE
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l’assemblea.
Rappresenta l’Associazione di fronte a terzi ed è il suo portavoce ufficiale.
Convoca l’assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
Il Presidente informa i Consiglieri sull’utilizzo di fondi per “spese correnti” come stabilito dall'assemblea ordinaria annuale.
Per spese superiori comunica preventivamente ai soci, tramite i “social” o con email, gli importi e la finalità della spesa.
In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vice-Presidente.
Art. 11 - RISORSE ECONOMICHE
Per lo svolgimento delle proprie attività, oltre alle quote associative annuali versate dai soci, ci si potrà avvalere di ogni forma di contributo pubblico e privato.
· Sovvenzioni, lasciti, elargizioni, offerte, liberalità, sponsorizzazioni; provenienti da persone o/e enti la cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali.
· Proventi da iniziative promozionali attuate o promosse dall’Associazione stessa nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
Art. 12 - QUOTA ASSOCIATIVA
L’ammontare della quota annuale proposta dal Consiglio Direttivo è approvato a maggioranza dall’Assemblea dei Soci con diritto di voto in sede di approvazione del bilancio.
La quota associativa è annuale e nominativa e non trasferibile ad altra persona.
L’anno sociale inizia il primo ottobre.
I soci che rinnovano l’adesione annuale all’Associazione sono tenuti a versare la quota d’iscrizione entro il trenta settembre in un’unica soluzione.
Art. 13 - EVENTI EXTRA BILANCIO
Il Consiglio Direttivo nella figura del Presidente potrà convocare un’assemblea straordinaria dei soci per la partecipazione o per la realizzazione di eventi o altre attività inerenti agli scopi dell’Associazione che richiedono ulteriori autofinanziamenti. L’Assemblea dei Soci è validamente costituita con la partecipazione della maggioranza (metà più uno) degli associati con diritto di voto, e delibera con il voto favorevole di almeno il 75% dei presenti.
Art. 14 - MODIFICA DELLO STATUTO
Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all’assemblea da un socio fondatore, da un esponente del Consiglio Direttivo o da almeno il 15% dei soci con diritto di voto. Il Presidente o chi ne fa le veci convoca una assemblea straordinaria che delibera a maggioranza qualificata.
La seduta per essere valida dovrà raggiungere una quota di soci aventi diritto pari al 50%+1.
Per l’approvazione delle modifiche si dovranno ottenere il 75% dei voti validamente espressi.
Art. 15 - SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
L’Associazione potrà essere sciolta per qualunque causa con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati. Lo scioglimento sarà ottenuto con una partecipazione di soci aventi diritto pari al 50%+1 e con la maggioranza qualificata del 75% dei voti validamente espressi.
La delibera di scioglimento o di estinzione prevederà di devolvere tutto il patrimonio residuo ad altri Enti del Terzo Settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del D.L. 3 luglio 2017, n. 117 e salva diversa destinazione imposta dalla legge,
Art. 16 - NORME DI RINVIO E DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si farà riferimento al Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e, in quanto compatibile con esso, al codice civile.